SITO IN MANUTENZIONE
REFERENDUM ABROGATIVO DEL ROSATELLUM

Ricorso contro il Rosatellum – aspetti giuridici

VIOLAZIONE PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LIBERTA’ E PERSONALITA’ DEL VOTO.

1)
Mancanza dello “scorporo” in violazione del principio di uguaglianza del voto (artt. 3 e 48 Cost.) e trasferimento del voto tra candidati uninominali e liste plurinominali. 

La legge n. 165/2017 prevede un sistema elettorale misto con una parte uninominale maggioritaria (3/8) e “altri seggi” che “sono assegnati nei collegi plurinominali” e che “sono attribuiti, con metodo proporzionale …”(5/8).  

Tale meccanismo è assolutamente estraneo alla volontà dell’elettore ed il suo voto cessa di essere “personale e libero” come prescritto dagli artt. 48, comma 2, 56 comma 1 e 58, comma 1 Costituzione, e “diretto e libero”, come enfaticamente stabilisce l’incipit della nuova normativa.

Gli effetti di questo meccanismo assumono contenuti paradossali nel caso in cui il Candidato uninominale sia (come consentito) collegato con una pluralità di liste. 

2)
Ingiusti vantaggi per coalizione di liste coalizzate. 

 La coalizione di liste e le liste coalizzate sono ulteriormente e -come vedremo- irragionevolmente avvantaggiate in violazione dell’art. 48 Cost., perché le liste coalizzate, anche se sotto la soglia nazionale del 3% dei voti validi, portano in dote alla coalizione i loro voti, purché pari almeno al 1%, mentre le liste non coalizzate devono raggiungere il 3% . 

3)
Irragionevolezza.

La legge elettorale n. 165/2017 (art.1 c. 7) ha modificato l‘art. 14 bis e si possono fare coalizioni tra liste di partiti senza avere né un capo, né un programma in comune.

In caso di coalizione di liste regolate dall’art. 14 bis dpr n. 361/1957, come modificato dalla legge elettorale n. 270/2005, poteva essere legittima la presunzione che il voto per il candidato uninominale si conteggiasse per la coalizione e viceversa, perché la coalizione doveva avere un programma comune e un capo politico unico.

4)
Voto congiunto obbligatorio a pena di nullità.

Questa è la base del voto di scambio politico, perché i capi dei listini possono essere candidati nei collegi uninominali, rafforzati dal voto congiunto obbligatorio a pena di nullità (art. 59 bis c. 3 dpr n 361/1957) di punizione di quegli elettori, che vogliono esercitare il loro diritto costituzionale di voto diretto, libero e personale

5)
Liste bloccate.

La contrarietà alla Costituzione di tale meccanismo è palese ed è stata di recente statuita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 1-2014 ove afferma la possibilità di “liste bloccate solo per una parte” e comunque “in circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”  (Cfr. Corte Cost. N. 1/2014, considerato in diritto, sub. n. 5.1.).

6)
Trasferimento del voto a favore di candidati in collegi e circoscrizioni diverse da quelli di espressione dei voti.

La Corte ha affermato che la conoscibilità dei Candidati è un requisito essenziale per una legge elettorale aderente ai principii costituzionali; ma non v’è chi non veda che in siffatto sistema elettorale – che prevede lo slittamento dei seggi “eccedentari” verso altri Collegi o addirittura Circoscrizioni interprovinciali o regionali – la conoscibilità è impossibile.

La causa di ciò risiede nella circostanza che il legislatore ha introdotto con la L. 165/2017 l’irragionevole prescrizione secondo la quale il numero dei candidati di ciascuna lista in ogni collegio plurinominale “non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dei seggi assegnati al collegio”, e, “in ogni caso …non può essere inferiore a due né superiore a quattro” , ciò anche nel caso in cui il  numero di candidati eleggibili in ciascun collegio plurinominale sia maggiore, fino a 8, il doppio del numero massimo di candidati, che si possono candidare 5 volte, un uninominale e 4 plurinominali.

Massima della Bundesverfassungsgericht (Tribunale Costituzionale Federale) nessun candidato può essere danneggiato o favorito dal comportamento di elettori di altra circoscrizione diversa da quella di candidatura. L’art. 38 GG (Legge Fondamentale tedesca) è sovrapponibile all’art. 48 Cost., anzi parla di voto libero e diretto, mentre da noi libero e personale, un’espressione che non consentirebbe né l’annullamento del voto disgiunto, né l’elezione per candidature insufficienti in un altro collegio.

7)
Violazione art. 51 Cost.: acceda agli uffici pubblici ed elettivi in condizione di eguaglianza.

La previsione cumulativa di liste bloccate, voto congiunto obbligatorio e pluri/multi-candidature, esclude che ci si possa candidare in condizione d’uguaglianza.

8)
Esenzione discriminatoria da raccolta firme presentazione liste.

Nei Testi Unici elezioni della Camera dei deputati e Senato della Repubblica sono previste esenzioni dalla raccolta di firme per la presentazione di liste che favoriscono soltanto le formazioni già presenti nelle Camere uscenti a svantaggio di nuove formazioni. Per il Parlamento Europeo questo contrasta con una sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 aprile 1986 nella causa 294/83, con gli artt. 3 e 51 della nostra Costituzione.

9)
Disparità di trattamento tra le minoranze linguistiche e tra le minoranze linguistiche privilegiate e le minoranze politiche.

L’art. 3 c. 1 Cost. stabilisca che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Eppure le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, ma solo quelle di regioni Autonome con statuti che le tutelano, erano esentate dalle soglie di accesso nazionale, non giustificate dalla loro consistenza numerica, mentre le minoranze politiche anche più consistenti restavano escluse persino da un diritto di tribuna, anche con voti validi superiori di multipli della minoranza linguistica più rappresentata, quella tedesca. La soglia d’accesso nazionale del 3% del 2018 era pari a 985.228 voti, la SVP ha avuto 2 eletti con 134.651 voti. Alle europee 2019 la soglia del 4% consisteva in 1.701.349 voti, con 142.185 voti la SVP ha avuto 1 eletto, con   833.443 + Europa nessuno.