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REFERENDUM ABROGATIVO DEL ROSATELLUM

Le Azioni – Documento completo

Le azioni legali per ottenere la garanzia di
legittimità costituzionale della legge elettorale.

Le azioni legali che il comitato sostiene, sono motivate dalla storia delle leggi elettorali italiane della Seconda Repubblica e dal quadro giuridico attuale, che non prevede alcuna forma di garanzia che la legge elettorale, con la quale noi cittadini siamo chiamati a votare, rispetti la Costituzione e il nostro pieno diritto di voto. 

è fatto indiscusso che negli ultimi 15 anni le leggi elettorali, a partire dalla legge del 2005 nota come Porcellum, non rispettano il pieno diritto di voto di noi cittadini.

approfondimento:

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le legge n° 270/2005 nota come Porcellum con sentenza 1/2014 e la legge n. 52/2015 nota come Italicum con sentenza 35/2017, poiché dette leggi non rispettavano il pieno diritto di voto dei cittadini.

Nelle more del procedimento di ricorso, il Porcellum è stato applicato nelle votazioni per il rinnovo del Parlamento nel 2006, 2008 e 2013 mentre l’Italicum fu dichiarato incostituzionale prima che potesse essere applicato.

Le sentenze d’incostituzionalità non hanno impedito al Parlamento di riproporre una legge elettorale, la n. 165/2017 nota come Rosatellum, che ripropone analoghi profili di incostituzionalità e che è stata utilizzata per le elezioni del 2018.

approfondimento:

In effetti, la concomitanza di alcune circostanze, non solo non ha disincentivato la ripetizione della violazione della Costituzione nella legge elettorale, al contrario pare che l’abbia incentivata:

– grazie al punto 7 della sentenza 1/2014 che dichiarava incostituzionale la legge elettorale Porcellum, i parlamentari proclamati eletti con quella legge rimasero in carica e gli atti dei tre Parlamenti illegittimamente eletti con quella legge furono dichiarati legittimi, senza eccezione. La dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale risultò così priva di conseguenze e legittimò non solo gli atti dei Parlamenti precedenti ma anche quelli passati e futuri del Parlamento in carica, anch’esso illegittimamente eletto;

– il requisito incontestabile della continuità della funzione parlamentare richiamato nello stesso punto 7 della sentenza 1/2014, a sostegno della tesi di mantenere in carica il Parlamento, fu interpretato come continuità con pieni poteri, probabilmente distorcendo il senso autentico del testo della sentenza, e comunque nessuno obiettò che s’imponesse invece la necessità di ridefinire in qualche modo il potere di un Parlamento illegittimamente eletto e mantenuto in carica in regime di “prorogatio”;

– la difficoltà di ricorrere contro la legge elettorale (analizzata più avanti) e le lungaggini del ricorso avrebbero infine assicurato al Parlamento un tempo lungo prima che potesse arrivare una sentenza d’incostituzionalità. Sentenza che, dato anche il precedente, non avrebbe comunque potuto fare altro che legittimare gli atti compiuti nel frattempo dal Parlamento illegittimamente eletto, per l’impossibilità storico-politica di annullarli.

Dato il precedente, risulta più che giustificato e legittimo, che noi cittadini agiamo per ottenere la garanzia che la legge elettorale con la quale saremo chiamati a votare rispetti il nostro pieno diritto di voto sancito dalla Costituzione e che, nel caso di violazione di tale diritto, il Parlamento sia dichiarato illegittimo.

Tre sono i temi/obiettivi delle azioni legali:

  1. avviare immediatamente, in qualità di cittadini rappresentati in Parlamento, un ricorso da far arrivare alla Corte Costituzionale, per ottenere “la verifica di legittimità costituzionale della legge elettorale vigente” (*) e ottenere che tale prassi sia garantita per qualsiasi legge elettorale vigente, stabilendo una procedura prioritaria per il ricorso in via incidentale della legge elettorale e una tempistica, tra la data di promulgazione della legge e la data delle elezioni, sufficiente a completarla, essendo escluse l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato e la possibilità di sanzione;
  2. verificare la viabilità giuridico-costituzionale di una norma per cui “un Pverificare la viabilità giuridico-costituzionale di una norma per cui “in pendenza di ricorsi non decisi, il Parlamento, eletto con una legge elettorale priva della verifica preventiva di legittimità costituzionale, non abbia il legittimo potere di apportare alcuna modifica alla Costituzione, fino all’esito positivo di detta verifica e, in caso di esito negativo, debbano essere indette nuove elezioni con la legge risultante dalla verifica di legittimità o con una nuova legge elettorale, che a sua volta debba poter essere sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale di cui al punto 1)”;
  3. dimostrare come la tutela della rappresentanza parlamentare, possa essere assicurata grazie a una “Legge sulla rappresentanza” indipendente dalla formula elettorale e sovraordinata a qualsivoglia legge elettorale, legge che definisca i requisiti della rappresentatività (**) che la legge elettorale sia tenuta a recepire nel suo testo e a rispettare”,  e dimostrare così come la legge sulla rappresentanza costituisca una valida alternativa all’innalzamento di rango della legge elettorale da ordinario a costituzionale.

(*) la legge vigente al 1° gennaio 2020 è costituita dalla legge n. 165/2017 nota come Rosatellum + legge n. 51/2019 + d.lgs n.177/2020

(**) si fa riferimento alla petizione parlamentare del 9 giugno 2020 assegnata alla commissione competente del Senato il 17 giugno col n°595 e alla commissione competente della Camera, il 21 luglio 2020 col n°544.

L’aumentata instabilità politica e la riduzione del numero dei parlamentari rendono necessaria e urgente la verifica di legittimità costituzionale del Rosatellum e delle sue modifiche e integrazioni, perché esiste il rischio concreto di tornare a votare con detta legge.

approfondimento:

Il sistema elettorale vigente (*sopra) unisce aspetti tipici del sistema proporzionale con altri tipici del maggioritario a turno unico. Infatti, 3/8 dei parlamentati (vale a dire il 37,5%) sono eletti con il maggioritario (si aggiudica il seggio chi prende più voti) mentre i restanti 5/8 (il 62,5%) sono eletti con il sistema proporzionale ma con listini bloccati, collegati al candidato maggioritario, quindi senza possibilità di esprimere una preferenza, senza voto disgiunto e al contrario con il meccanismo del trasferimento del voto dal candidato maggioritario ai listini collegati e viceversa.

Un candidato può presentarsi in un solo collegio maggioritario ma anche in 5 collegi proporzionali, con la conseguenza che potrà risultare eletto in più collegi.

Avranno degli eletti solo le liste che superano a livello nazionale il 3% o il 10% per le coalizioni, a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 3%. Le liste che prendono meno dell’1% non concorrono al superamento della soglia di coalizione.

Il sistema elettorale impone il voto congiunto obbligatorio, pena l’annullamento del voto, e oltretutto questo non si desume dall’aspetto della scheda elettorale. Al contrario nella scheda appaiono diversi riquadri, ciascuno dei quali contiene l’abbinamento tra un candidato uninominale e le liste proporzionali che lo sostengono e l’elettore trae l’impressione di poter scegliere liberamente tra candidato e liste. Infatti, l’elettore può votare (contrassegnare) il candidato uninominale e una lista proporzionale a esso collegata oppure solo il candidato uninominale o solo una lista proporzionale, ma la legge prevede che il voto dato solo a un candidato uninominale è automaticamente assegnato anche alle liste a esso collegate; il voto dato solo a una lista proporzionale (senza poter scegliere all’interno della lista comunque bloccata), si trasferisce anche sul candidato uninominale. Infine, chi vota un candidato uninominale e una lista proporzionale collegata non sa chi concorre a eleggere nella quota proporzionale perché ogni voto finisce in un totalizzatore nazionale. Così la volontà dell’elettore è sistematicamente violata e il voto non è più libero e diventa indiretto.

E’ condiviso che il Rosatellum riproponga caratteristiche di incostituzionalità delle leggi già dichiarate incostituzionali: prova ne è che, all’esito del recente referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, tutti si sono espressi per il superamento di detta legge allo scopo di restituire rappresentatività al Parlamento, ripristinando il pieno diritto di voto ai cittadini. E’ infatti affermazione condivisa, e pubblicamente dichiarata al tempo della legge per la riduzione del numero dei parlamentari, che l’effetto combinato del Rosatellum e della riduzione del numero dei parlamentari comprometta in maniera determinante la rappresentatività del Parlamento, con un concreto rischio per la nostra Democrazia, sottolineano molti.

Non è secondario che la necessità di approvare in tempi stretti una nuova legge elettorale che sostituisse il Rosatellum facesse parte del patto, dichiarato e finora non onorato, tra gli stessi partiti della maggioranza di governo che hanno promosso la riduzione del numero dei parlamentari.

Nell’ipotesi che il Rosatellum fosse destinato a essere accantonato, è venuta a mancare nel frattempo la percezione della necessità di promuoverne la verifica di legittimità costituzionale che, va ricordato, non fu promossa al tempo della sua approvazione, per la mancanza di tempo utile tra la data dell’approvazione a fine 2017 e quella delle elezioni a marzo 2018. Per quanto detto la Corte Costituzionale non è mai stata interpellata e non si è mai pronunciata sul Rosatellum.

Ora invece occorre considerare che nelle attuali circostanze, non c’è una nuova legge elettorale, i partiti tornano a “litigare” sulla formula da adottare nella nuova legge e dichiarano apertamente che “non esistono le condizioni politiche per rivedere il Rosatellum”. Inoltre la forte instabilità politica, l’appuntamento elettorale nelle principali Città e aree metropolitane, quello per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica e la crisi conclamata della maggioranza dei partiti politici, rendono concreta l’eventualità di tornare a votare anzitempo e con questa legge incostituzionale: pertanto il pronunciamento della Corte Costituzionale sul Rosatellum (*sopra) è necessario e urgente.

Nell’ipotesi che fosse destinato a essere accantonato, è venuta a mancare la percezione della necessità di promuovere la verifica di legittimità costituzionale del Rosatellum che, va ricordato, non fu promossa al tempo della sua approvazione, per la mancanza di tempo utile tra la data dell’approvazione a fine 2017 e quella delle elezioni a marzo 2018.

La Corte Costituzionale non si è mai pronunciata sul Rosatellum ma, nelle attuali circostanze nelle quali non c’è una nuova legge elettorale, i partiti litigano e c’è la concreta possibilità di tornare a votare con questa legge incostituzionale: il pronunciamento della Corte Costituzionale sul Rosatellum (* sopra) risulta necessario e urgente.

La verifica di legittimità costituzionale è complicata, potenzialmente lunga e onerosa, in quanto il nostro ordinamento da un lato non prevede che la Corte Costituzionale certifichi “la legittimità costituzionale della legge elettorale” prima delle elezioni e dall’altro lato rende davvero difficile arrivare a chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi.

approfondimento:

La Corte Costituzionale secondo ’art. 134 Cost:

“La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi etc.”

La Corte Costituzionale, in qualità di organo passivo dello stato, non può promuovere attivamente alcuna verifica di legittimità costituzionale e non è previsto da alcuna legge che la Corte Costituzionale sia tenuta a verificare la legittimità costituzionale della legge elettorale vigente.

In Italia, diversamente da come avviene in altri ordinamenti europei, quali Germania e Spagna, non è previsto l’accesso diretto dei cittadini alla Corte Costituzionale per la tutela di diritti costituzionali fondamentali tra i quali quello del diritto di voto.

L’accesso diretto è impedito per effetto della legge costituzionale n. 3/2001 e dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 277 del 20/12/2017, che relegano la legge elettorale al rango ordinario, senza eccezione alcuna (in supposta violazione dell’art. 72 c. 4 Cost., che equipara invece la legge elettorale alle leggi in materia costituzionale).

L’art. 1 c. 2 Cost. afferma che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ma tra le forme di esercizio della sovranità non esiste quella di poter ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale.

è prevista una unica eccezione nel caso del referendum popolare, in cui è concessa al comitato promotore la titolarità di rappresentare legittimamente il corpo elettorale ai sensi della legge n. 352/1970.

Nel caso della legge elettorale non esiste alcuna legge equivalente che identifichi i requisiti di un corrispondente comitato promotore.

Recentemente la Corte Costituzionale con ordinanza n. 181/2018 ha dichiarato inammissibile un ricorso collettivo, per conflitto di attribuzione di cittadini elettori e di parlamentari in carica nei confronti della legge elettorale, in quanto promosso da un soggetto non titolato a rappresentare il corpo elettorale in quanto tale.

In Italia legge elettorale, relegata al rango ordinario, può essere modificata senza un particolare quorum. Significativo che in altri ordinamenti europei assimilabili al nostro, per es. in quelli di Francia e Spagna, tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie esista una terza categoria, le leggi organiche (loi organique, ley organica), che possono essere approvate e modificate soltanto con la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Fa riflettere al riguardo che in Italia, con la modifica dell’art. 81 Cost., le leggi che aumentano il deficit devono avere una maggioranza qualificata, mentre un identico requisito sia stato escluso per la legge elettorale, che avendo come oggetto il diritto di voto e la rappresentatività del Parlamento, dovrebbe essere di rango superiore a una legge che ha oggetto il conto economico e finanziario dello Stato.

Il nostro ordinamento ammette esclusivamente il ricorso alla giustizia ordinaria, a carico del ricorrente, dal quale possa eventualmente scaturire un “controllo incidentale di costituzionalità in occasione di un giudizio”. Il ricorso può durare anni e per di più potrebbe non arrivare mai al tavolo della Corte Costituzionale.

approfondimento:

Ricordando che la Corte Costituzionale è organo costituzionale della Repubblica che non può promuovere attivamente la sua funzione di controllo, si pone il problema di arrivare a poter legittimamente richiedere la verifica di legittimità costituzionale della legge elettorale. La combinazione delle sopra descritte disposizioni dell’attuale ordinamento riduce le possibilità per ottenere la verifica di legittimità costituzionale della legge elettorale in vigore ad una sola e cioè attraverso il “controllo incidentale di costituzionalità in occasione di un giudizio”, come avviene per una qualsiasi altra legge ordinaria…

Arrivare alla Corte Costituzionale è in questo caso un esito per nulla scontato di un normale ricorso rispetto al quale il giudice, a proprio insindacabile giudizio e con una di richiesta di proprio pugno, decida di rinviare al giudizio della Corte Costituzionale uno o più quesiti di legittimità per i quali si dichiara incompetente a giudicare.

Se il giudice si dichiara competente a giudicare il ricorso, esso non approda alla Corte Costituzionale e accede ai tre gradi di giudizio, se invece il giudice si dichiara incompetente ma rinvia alla Corte Costituzionale una richiesta per qualsiasi ragione eccepibile o disorganica rispetto al senso del ricorso originario, la Corte Costituzionale non giudicherà il ricorso ma qualcos’altro.

Occorre pertanto aumentare la probabilità che il ricorso arrivi all’attenzione della Corte Costituzionale e a questo scopo si può replicare un unico ricorso nel maggior numero possibile di tribunali, sperando che almeno uno dei giudici di quei tribunali decida di rinviarlo integralmente alla Corte Costituzionale chiedendole di pronunciarsi.

considerazione amara:

se noi cittadini non vogliamo essere costretti a votare con una legge elettorale incostituzionale, che non rispetta il nostro pieno diritto di voto, siamo costretti a ricorrere alla giustizia ordinaria e sobbarcarci l’onere organizzativo e finanziario della causa.

approfondimento:

Sei anni e 3 gradi di giudizio sono occorsi per ottenere che la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionale la legge Porcellum. Fu notificato un solo atto di citazione nel 2008, e per arrivare in Corte Costituzionale si dovette aspettare il terzo grado di giudizio nel maggio 2013. La sentenza fu pronunciata a gennaio 2014

Due anni sono occorsi per l’Italicum. Furono avviati22 ricorsi tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, ci furono 5 rinvii alla Corte Costituzionale che si pronunciò nel febbraio 2017, prima delle elezioni, e ciò comportò l’abbandono della legge.

Tutti i ricorsi furono presentati prudenzialmente ex art. 25 cpv solo nei Tribunali delle città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, di norma il capoluogo di Regione in 20 casi su 26. Il ricorso di Perugia, uno di quelli approdati in Corte Cost., non è stato ancora deciso (udienza a fine 2021), mentre quello di Lecce è stato deciso in novembre 2020.

L’avvocatura dello Stato tentò di portare tutti i ricorsi a Roma, ma soltanto 2 Tribunali, Trento e Brescia, condivisero questa competenza territoriale. Nessun processo fu trasferito, perché la Cassazione (ord. n. 3395/2018) decise che il Tribunale competente era quello del comune di residenza degli elettori ricorrenti.



Le Azioni: Aspetti giuridici